Dal 1/1/2008 è entrata in vigore la nuova disciplina concernente le cessioni gratuite alle ONLUS di beni la cui produzione o commercio è diretta l’attività dell’impresa. L’articolo 1, comma 130, Finanziaria 2008 recita: 

“I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”

In sintesi: 

  a)   il regime agevolato è applicabile limitatamente ai beni, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa: 1) non di lusso 2) che presentano particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi, tali da non modificare l’idoneità di utilizzo dei beni, da non consentirne comunque la commercializzazione o la distribuzione, rendendo necessaria l’eliminazione dei beni stessi dal mercato o la loro distruzione. 

b)  le cessioni gratuite di tali beni (non di lusso) non costituiscono ricavo nel limite del 5% del reddito d’impresa dichiarato. Se abbiamo una perdita il limite è zero. 

 c)  Ai fini IVA i beni ceduti gratuitamente alle ONLUS si considerano distrutti.  All’impresa viene consentito di donare i beni senza applicazione dell’IVA.

ADEMPIMENTI

Per usufruire del regime agevolato sopra descritto, è necessario osservare gli specifici adempimenti previsti dall’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 460/97 nonché dall’art. 2, comma 2, DPR n. 441/97 (in quanto i beni si considerano distrutti ai fini IVA).

IMPRESA CEDENTE

1)      Comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata A/R, le singole cessioni che intende effettuare, con esclusione delle cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore: va inviata almeno 5 giorni prima della consegna dei beni;  è richiesta soltanto qualora il costo complessivo dei beni sia superiore a € 5.164,57

2)     Emissione di un documento di trasporto (ddt) da parte dell’impresa cedente progressivamente numerato, con l’indicazione della data, delle generalità del cedente, della ONLUS destinataria e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

3)     l’impresa cedente, entro il 15° giorno successivo a quello della cessione, deve altresì annotare nei registri IVA (fatture emesse/corrispettivi) o in un apposito prospetto (che tiene luogo degli stessi) la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. 

ONLUS 1)     predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di attestare la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati indicati nel ddt; 2)  attestare, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal D.Lgs. n. 460/97, l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, mediante un’apposita dichiarazione da conservare negli atti dell’impresa cedente.

 Per maggiori informazioni: www.studiocommercialecs.it

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